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Movida: a Milano, dal 3 maggio al 1° giugno - dalle 22 alle 5 - vietato vendere bevande in contenitori di vetro e lattine

Il provvedimento si applica per: Duomo; Arco della Pace, Ticinese/Darsena, /Navigli/Tortona, Nolo, Como/Gae Aulenti/Garibaldi/Brera, Isola, Lazzaretto, Melzo, Sarpi, Bicocca, Leonardo Da Vinci e 5 vie

Il sindaco di Milano, con l’ordinanza sindacale n. 8 del 30 aprile 2024, stabilisce che - dalla mezzanotte e un minuto del 3 maggio alla mezzanotte dell'1 giugno - dalle 22 alle 5,  in queste aree della città:

1) Duomo;

2) Arco della Pace;

3) Ticinese/Darsena/Navigli/Tortona;

4) Nolo;

5) Como/Gae Aulenti/Garibaldi/Brera;

6) Isola;

7) Lazzaretto;

8) Melzo;

9) Sarpi;

10) Bicocca;

11) Leonardo Da Vinci

12) 5 vie

  • E' vietato, a tutte le tipologie di esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita, attività commerciali, artigiani per asporto, pubblici esercizi, distributori automatici, commercio in forma ambulante e street food, la vendita o la cessione, anche gratis, di bevande alcoliche e non alcoliche in bottiglia e contenitori di vetro o in lattina.
  • E’ invece consentita, negli stessi orari, la somministrazione e la vendita in contenitori di carta o di plastica di bevande alcoliche e non alcoliche previa spillatura o mescita.
  • E’ consentita, sempre dalle 22 alle 5, ai pubblici esercizi e alle attività artigianali con vendita assistita l'uso del vetro per la sola somministrazione di bevande esclusivamente all'interno dei locali dei pubblici esercizi o nei plateatici oggetto di concessione con servizio al tavolo (fermo restando il divieto di asporto di bevande in bottiglie e contenitori di vetro e lattine).

Per i trasgressori previste sanzioni amministrative pecuniarie da 500 a 5 mila euro.

La nota del Comune

 

 

02/05/24
Categoria: Area media

Tipologia: Milano Provincia

 
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